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Legge Regionale 19 aprile 1995, n.22
Istituzione
Progetto Donna
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione
-
La Regione Calabria
riconosce valore e dà visibilità al pensiero e alle
attività delle donne calabresi e pertanto istituisce il <<Progetto
Donna>>, con sede presso la Presidenza della Giunta regionale.
Art. 2
Finalità e compiti
- Il Progetto Donna si pone come
espressione della soggettività politica delle donne calabresi,
ne sostiene i diritti, ne evidenzia i bisogni, ne promuove i percorsi
di libertà.
- In tal senso diffonde informazioni,
elabora progetti e propone agli organismi competenti l'erogazione di
contributi per la realizzazione di studi, ricerche, attività
di servizio sulle condizioni di vita e di lavoro, sul nesso produzione-riproduzione,
sulla salute, la sessualità e la violenza, sui percorsi di libertà
delle donne calabresi.
- Il Progetto Donna si avvale per
l'espletamento delle proprie attività, del Coordinamento regionale,
di cui all'articolo 3 e l'Ufficio, di cui all'articolo 4.
Art. 3
Coordinamento regionale: composizione e funzioni
- Per il perseguimento delle finalità
e dei compiti di cui all'articolo 2, si istituisce il Coordinamento
regionale del Progetto Donna entro 90 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge. Il suddetto organismo è rinnovabile ogni
3 anni.
- Il Coordinamento regionale è
composto: dalle Consigliere regionali, da una rappresentante per ciascun
gruppo politico presente in Consiglio regionale, dalle rappresentanti
delle Associazioni femminili calabresi designate dall'Assemblea delle
Associazioni di cui all'articolo 9 in numero pari alle rappresentanze
istituzionali.
- La Coordinatrice del suddetto organismo
è designata dal Consiglio regionale nella persona di una Consigliera
regionale.
- In assenza di Consigliere regionali,
la Coordinatrice viene designata dal Consiglio regionale, su proposta
del Coordinamento regionale del Progetto Donna, nella persona di una
delle sue componenti.
- Il Coordinamento regionale ha funzioni
di progettazione, proposta politica e programmazione delle relative
attività.
- Il Coordinamento regionale, entro
30 giorni dal suo insediamento, si doterà di un regolamento interno
per il suo funzionamento.
- I programmi annuali di attività
del Progetto Donna di cui all'articolo 5, comma 1, su proposta del Coordinamento
regionale, vengono deliberati dalla Giunta regionale.
- Le attività del Progetto
Donna, di cui all'articolo 5 comma 2, su proposta del Coordinamento
regionale, vengono deliberate dal Consiglio regionale.
Art. 4
Ufficio del Progetto Donna
- Il Progetto Donna si avvale dell'Ufficio
n. 4 - <<Progetto Donna - Segreteria Commissioni Pari opportunità>>
del Settore n. 9, previsto dall'allegato B della legge regionale 21
marzo 1994, n. 11, che si raccorda e collabora con gli Uffici amministrativi
dei singoli Assessorati, cura tutte le pratiche amministrative relative
all'attività del Progetto Donna e su mandato della Coordinatrice,
convoca il Coordinamento regionale.
- La Giunta regionale entro 60 giorni,
con atto deliberativo, doterà il Progetto Donna del personale
e delle strutture necessarie per la sua attività.
Art. 5
Programmazione annuale
- Il Coordinamento regionale del
Progetto Donna:
a) elabora annualmente un programma
di attività da finanziare, secondo le modalità di cui
all'articolo 10, con i fondi in sua dotazione, previsti da apposito
capitolo di spesa del bilancio regionale;
b) propone progetti e programmi da finanziare con fondi regionali,
nazionali e comunitari, previsti in bilancio.
Art. 6
Programmazione di informazione
- In riferimento allo spirito e al
contenuto degli articoli 3 e 8 il Coordinamento regionale del Progetto
donna cura trimestralmente un Bollettino di informazione al quale possono
collaborare donne e Associazioni femminili, anche al di fuori dell'ambito
regionale.
- Il Bollettino può eventualmente
avvalersi, per la stampa e la distribuzione, delle risorse dei canali
e degli strumenti attualmente utilizzati per le pubblicazioni periodiche
del Consiglio regionale.
Art. 7
Centro di documentazione e biblioteca delle donne
- Il Progetto Donna, allo scopo di
creare memoria e storia delle donne calabresi, si dota di un <<Centro
Documentazione e Ricerca>> e di una <<Biblioteca Regionale>>
delle donne.
- A tal fine il Coordinamento regionale,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, formula un progetto
di attuazione e di gestione delle suddette iniziative, da sottoporre
all'approvazione della Giunta e del Consiglio avvalendosi eventualmente
di competenze, progetti, esperienze già operanti fra le Associazioni
femminili calabresi in accordo con le finalità proprie della
legge.
Art. 8
Valorizzazione e sostegno delle associazioni femminili
- Il Progetto Donna valorizza e sostiene
le Associazioni femminili calabresi, raccordando le Associazioni ed
i loro progetti con l'istituzione regionale.
- In particolare:
a) dalle Associazioni femminili calabresi assume esigenze, progetti,
attività, portandole all'attenzione della Giunta e del Consiglio
regionale;
b) dal Consiglio regionale e dai vari Assessorati assume informazioni
su leggi e provvedimenti regionali, nazionali, comunitari, portandole
all'attenzione delle Associazioni femminili calabresi;
c) propone agli organismi regionali competenti priorità e modalità
di contribuzioni alle Associazioni femminili che operano in ambito regionale
in accordo con le finalità proprie della legge.
Art. 9
Albo regionale delle Associazioni Femminili Calabresi
- Il Presidente della Giunta regionale
entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge istituisce l'Albo
delle Associazioni Femminili Calabresi, definendone i criteri di ammissione
tramite Bando Pubblico conformemente alle finalità negli obiettivi
della presente legge.
- Successivamente il Presidente della
Giunta regionale rende noto l'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo.
- L'Albo è aggiornato annualmente
con deliberazione della Giunta regionale.
- Entro 15 giorni dalla pubblicazione
dell'Albo, il Presidente della Giunta regionale convoca l'Assemblea
delle Associazioni iscritte all'Albo perché eleggano le loro
rappresentanti in seno al Coordinamento regionale di cui all'articolo
3 e convoca l'Assemblea delle Associazioni ogni tre anni per l'elezione
delle sue rappresentanti in seno all'organismo.
- L'Assemblea delle Associazioni
si riunisce ogni anno per la discussione del programma di attività
del Progetto Donna e ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo
delle Associazioni scritte all'Albo.
Art. 10
Gestione e norma finanziaria
- All'onere derivante dalla presente
legge valutato per l'anno 1995 in Lire 800.000.000 si fa fronte con
lo stanziamento previsto al Capitolo 3132108 dello stato di previsione
della spesa del bilancio relativo all'esercizio 1995.
- Per gli anni successivi la corrispondente
spesa è determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge
di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposta legge finanziaria
che l'accompagna.
La presente legge regionale sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti,
di osservarla come legge della Regione Calabria.
Catanzaro,
19 aprile 1995
Veraldi
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