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CONSIGLIO REGIONALE DELLA
CALABRIA
Art. 8 ter
- All' art. 3 della legge regionale
19 aprile 1995, n. 22 i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
- Il Coordinamento regionale è
composto:
a) dalle Consigliere regionali;
b) da due rappresentanti donne nominate dalla Giunta regionale;
c) da quattro rappresentanti delle Associazioni femminili iscritte all'Albo
regionale, elette dall'assemblea delle stesse, ciascuna nell'ambito
di quattro settori d'intervento: Lavoro, Informazione, Servizi e Cultura;
d) da otto rappresentanti istituzionali donne indicati dal Consiglio
regionale, nel numero di cinque per la maggioranza e tre per la minoranza.
- Il Presidente del Consiglio regionale
e il Presidente della Giunta regionale, nell'ambito delle rispettive
competenze, decorsi trenta giorni dalla data di convocazione dei rispettivi
organi senza che gli stessi abbiano provveduto alle indicazioni, attivano
i poteri sostitutivi a norma di legge.
- La Coordinatrice è designata dal Presidente
della Giunta regionale.
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