CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

Art. 8 ter

  1. All' art. 3 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 22 i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

  2. Il Coordinamento regionale è composto:
    a) dalle Consigliere regionali;
    b) da due rappresentanti donne nominate dalla Giunta regionale;
    c) da quattro rappresentanti delle Associazioni femminili iscritte all'Albo regionale, elette dall'assemblea delle stesse, ciascuna nell'ambito di quattro settori d'intervento: Lavoro, Informazione, Servizi e Cultura;
    d) da otto rappresentanti istituzionali donne indicati dal Consiglio regionale, nel numero di cinque per la maggioranza e tre per la minoranza.

  3. Il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, decorsi trenta giorni dalla data di convocazione dei rispettivi organi senza che gli stessi abbiano provveduto alle indicazioni, attivano i poteri sostitutivi a norma di legge.

  4. La Coordinatrice è designata dal Presidente della Giunta regionale.
 
 
 
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