Statuto

 
		
 
 

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DELLE DONNE PER LA COMUNICAZIONE

Art.1)  E' costituita a tempo indeterminato un'associazione culturale denominata:
"MEDITERRANEAN MEDIA"

con sede legale in Rende al Viale dei Giardini, 4 e sede operativa a Cosenza in Via Trento, 24.

Art.2)  L'associazione non ha scopo di lucro e si propone di diffondere e valorizzare la produzione delle donne nel campo dell'informazione, della ricerca e della documentazione. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici, ispirandosi ai principi espressi dalla Legge n. 266 del'11 Agosto del 1991, dalla Legge Regionale n. 18 del 19 Aprile 1995 e da loro eventuali future modifiche."

Art.3)  L'associazione si pone l'obiettivo di:
a) promuovere politiche di genere in collaborazione con le istituzioni territoriali locali ed internazionali;
b) realizzare percorsi formativi tesi alla mediazione dei conflitti tra nativi e migranti;
c) creare un centro editoriale multimediale in Calabria che consenta alla progettualità femminile di avere strumenti di informazione e di comunicazione adeguati alle loro esigenze creative ed imprenditoriali.
Il centro editoriale intende diventare un punto di riferimento per la scrittura e la produzione culturale delle donne calabresi, ed in prospettiva delle donne dell'area del Mediterraneo. Si propone la pubblicazione di riviste e collane su supporto cartaceo e su reti telematiche;
d) costruire reti tra le donne come momento di realizzazione politica e di progettazione di iniziative nel campo dell'informazione, dello scambio culturale e delle pari opportunità nel lavoro e nella formazione;
e) intervenire sugli spazi, i tempi, le modalità e i contenuti della trasmissione e produzione dei saperi.

Art.4)  L'associazione si pone come luogo di elaborazione aperto, come luogo della memoria delle esperienze, elaborazione e progettualità tra le donne del nord e del sud del mondo.
L'associazione si propone in ordine di priorità di:
a) promuovere politiche di genere sul territorio;
b) realizzare percorsi formativi tesi alla mediazione dei conflitti, proporre azioni pacifiste per la convivenza civile tra i popoli, le culture nel rispetto dell'ambiente;
c) creare un centro editoriale multimediale, per svolgere attività editoriale e di distribuzione di pubblicazioni periodiche, librarie, di opere a stampa e strumenti di comunicazione multimediali, attinenti agli interessi della associazione.
d) acquisire, gestire, produrre mezzi di informazione e di comunicazione;
e) instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi a carattere locale, nazionale e internazionale che favoriscano la libera espressione del pensiero e dell'agire delle donne;
f) organizzare ricerche, seminari, convegni, corsi di formazione;
g) svolgere attività di consulenza alla progettazione di iniziative a favore delle donne sia in campo regionale, nazionale che comunitario. Attivare un archivio, una banca dati e una biblioteca;
h) stimolare ed incentivare interventi rivolti alla creazione di condizioni favorevoli alle donne nel campo del lavoro e dei servizi, in modo particolare per quanto riguarda l'accesso a strumenti legislativi sulle pari opportunità e le politiche di genere; realizzare azioni di sostegno, solidaristiche nei confronti delle donne in situazioni di disagio psicologico e sociale native e migranti, sostenerle con azioni volontarie nei momenti di difficoltà;
i) promuovere ed attuare ogni altra iniziativa e\o intraprendere attività eventualmente anche di carattere economico, dirette e finalizzate esclusivamente al raggiungimento degli scopi istituzionali e di promozione sociale dell'associazione. L'associazione si da regola nel porsi come luogo di autorappresentazione e di costruzione dell'identità femminile in rapporto ai diversi contesti territoriali e sociali. L'associazione è aperta a tutte-i coloro che condividono gli obiettivi e le finalità del presente statuto.

Art.5)  Si prevedono due modalità di partecipazione all'associazione come socia fondatrice e come socia ordinaria. Sono socie fondatrici le donne che hanno partecipato alla nascita dell'associazione; possono diventare soci ordinari coloro che condividono le finalità dell'associazione e che sottoscrivono le quote stabilite dal comitato direttivo e che vengono ammessi all'associazione secondo la procedura prevista dall'art. 6 del presente statuto.

Art.6)  L'ammissione di nuovi soci deve essere approvata dal comitato direttivo e dalla presidente sulla base di una richiesta scritta nella quale si esplicitino specifiche competenze e\o progetti attinenti agli scopi che l'associazione persegue.
Ogni socia è libera di dimettersi dall'associazione in qualsiasi momento, previa comunicazione alla presidente.
Possono aderire all'associazione organizzazioni che hanno obiettivi simili.
L'attività viene svolta in modo personale, spontaneo e gratuito dagli aderenti all'organizzazione, senza alcun fine di lucro e per puro spirito di solidarietà sociale. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi."
DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ADERENTI
Gli aderenti hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'organizzazione.
Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art.7)  Gli organi dell'associazione sono:
- l'assemblea delle associate; il comitato direttivo; la presidente del comitato direttivo; la segretaria; la tesoriera; il collegio dei probiviri (qualora se ne preveda la necessità), collegio dei revisori dei conti (qualora se ne preveda la necessità).

Art.8)  L'assemblea è composta da tutte le socie, approva il bilancio consuntivo, discute ed approva i programmi di attività, nomina i membri del comitato direttivo, delibera su eventuali modifiche di statuto, ed adotta qualsivoglia altra delibera inerente all'attività dell'associazione ed allo scopo da essa perseguita; l'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed in ogni caso per l'iniziativa dalla presidente del comitato direttivo o su richiesta per iscritto, di almeno un terzo delle associate.
L'assemblea è convocata dalla presidente del comitato direttivo sia su iniziativa propria che su iniziativa di un numero pari ad un terzo delle associate con lettera indicante l'ordine del giorno inviata a tutte le associate almeno quindici giorni prima della data della riunione.

Art.9)  L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà delle associate ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero delle intervenute.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti delle associate. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza delle associate presenti, mentre per le delibere relative allo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate. Il voto è palese; è invece segreto soltanto qualora venga richiesta tale forma di voto alla presidente dell'assemblea dalla maggioranza delle presenti prima dell'inizio della votazione. E' ammessa la delega scritta ad altra associata la quale non può rappresentare più di due associate. L'assemblea è presieduta dalla presidente del comitato direttivo o, in sua assenza, da persona designata dalle altre componenti del comitato direttivo a maggioranza.

COMITATO DIRETTIVO E PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO
Art.10)  Il comitato direttivo eletto dall'assemblea delle associate è composto da tre membri che durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il comitato direttivo elegge tra i suoi membri con il voto unanime dei componenti, la presidente, la tesoriera ed una segretaria. In caso di cessazione della carica di uno o più membri, la surroga avviene per cooptazione, qualora non venga meno la maggioranza delle componenti; nel caso contrario il comitato direttivo viene interamente nominato dall'assemblea.
Nell'arco della durata di un mandato le cooptazioni non possono superare la metà delle componenti. Il comitato direttivo elabora le linee principali di attività e delibera per tutti gli argomenti sottoposti al suo esame a maggioranza delle componenti presenti, approva, coordina e realizza i programmi di attività, promuove la costituzione di gruppi locali o gruppi di studio, di ricerca o di iniziativa culturale. Il comitato direttivo designa la quota annuale che ciascun associata-o deve versare entro il 31 dicembre di ogni anno. Il comitato direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e delibera con il voto favorevole delle componenti e nel caso di parità di voti favorevoli o sfavorevoli, il voto della presidente del comitato direttivo vale doppio.
Il comitato direttivo è convocato dalla presidente per iscritto almeno quindici giorni prima della data di riunione o su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri.

Art.11)  La presidente del comitato direttivo ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione, sopra intente all'attuazione dei programmi di attività, convoca e presiede l'assemblea e il comitato direttivo, da esecuzione alle delibere dell'assemblea e del comitato direttivo e prende provvedimenti di urgenza sottoponendoli stila ratifica del comitato direttivo e dell'assemblea nella seduta immediatamente successiva, contrae mutui, apre conti correnti bancari e provvede se nel caso a depositare somme di denaro. La presidente ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio dell'associazione e provvede al reperimento delle risorse necessaria per lo svolgimento delle sue attività e compie qualsiasi attività e/o operazioni che si dimostrino utili o necessarie al raggiungimento degli scopi sociali, può accettare contributi e predisporre bilanci consuntivi sottoposti all'approvazione dell'assemblea.

Art.12)  La presidente può nominare ai fini del miglior svolgimento dell'attività organizzativa dell'associa-zione delle responsabili di sezione dei lavori e può conferire gli incarichi che ritiene necessari, determinandone funzioni e poteri.

Art.12 bis)  "Segretaria - Tesoriera"
"Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- é responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, consiglio, collegio dei probiviri, collegio arbitrale e collegio dei revisori dei conti, ove di questi ultimi tre se ne preveda la costituzione;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al consiglio entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio".

Art.12 ter)  "collegio dei probiviri (qualora se ne preveda la costituzione)".
"Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente. Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Esso giudica senza formalità di procedure. La sentenza arbitrale emessa è inappellabile."

Art.12 quater)  "collegio dei revisori dei conti (ove se ne preveda la costituzione)". " Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente, fatta per iscritto e firmata. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti."

Art.13)  La decisione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata dall'assemblea costituita da almeno i tre quarti degli iscritti e con voto unanime.
L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore."

Art.14)  Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote annuali versate dalle socie fondatrici e dalle socie ordinarie, nonché da finanziamenti che ad essa provengano da quanti hanno interesse allo sviluppo delle sue attività e dagli enti e dalle istituzioni sensibili alle programmazioni dell'associazione, anche a titolo di lasciti e donazioni.

Art.15)  La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art.16)  Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia al regolamento approvato dalla assemblea nonché alle norme di legge in materia.

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